Art. 58.
             Efficacia degli atti di impegno della spesa

1.  La  direzione  centrale risorse economiche e finanziarie registra
l'atto  di  impegno  della  spesa entro trenta giorni dal ricevimento
dello   stesso.  2.  L'impegno  di  spesa  diviene  efficace  con  la
registrazione di cui al comma 1.
3.  Entro  il  termine  indicato  al  comma  1, la direzione centrale
risorse economiche e finanziarie puo' inviare alla direzione centrale
che   ha  emanato  l'atto,  osservazioni  relative  alla  regolarita'
contabile  dell'atto  sottoposto al controllo. In tal caso l'atto non
e' ammesso alla registrazione.
4.  Entro  il  termine  richiamato  al comma 1, la direzione centrale
risorse  economiche  e finanziarie puo' inviare osservazioni relative
alla legalita' della spesa o dell'atto sottoposto a controllo. In tal
caso  la  direzione  centrale  che ha emanato l'atto puo' recepire le
osservazioni   della   direzione   centrale   risorse   economiche  e
finanziarie  annullando  o  modificando l'atto, ovvero ritrasmetterlo
invariato  chiedendo  sotto la propria responsabilita' alla direzione
centrale risorse economiche e finanziarie di provvedere comunque alla
sua registrazione.