Art. 58. Efficacia degli atti di impegno della spesa 1. La direzione centrale risorse economiche e finanziarie registra l'atto di impegno della spesa entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. 2. L'impegno di spesa diviene efficace con la registrazione di cui al comma 1. 3. Entro il termine indicato al comma 1, la direzione centrale risorse economiche e finanziarie puo' inviare alla direzione centrale che ha emanato l'atto, osservazioni relative alla regolarita' contabile dell'atto sottoposto al controllo. In tal caso l'atto non e' ammesso alla registrazione. 4. Entro il termine richiamato al comma 1, la direzione centrale risorse economiche e finanziarie puo' inviare osservazioni relative alla legalita' della spesa o dell'atto sottoposto a controllo. In tal caso la direzione centrale che ha emanato l'atto puo' recepire le osservazioni della direzione centrale risorse economiche e finanziarie annullando o modificando l'atto, ovvero ritrasmetterlo invariato chiedendo sotto la propria responsabilita' alla direzione centrale risorse economiche e finanziarie di provvedere comunque alla sua registrazione.