Art. 60.
     Finalita' e struttura del sistema di controllo direzionale

1.  La  Regione  si  dota di un sistema di controllo direzionale allo
scopo  di  valutare  lo stato di attuazione delle linee strategiche e
degli  obiettivi  programmati,  nonche'  per  migliorare  l'efficacia
dell'azione amministrativa e l'efficienza nell'impiego delle risorse.
2. Per realizzare il controllo direzionale la Regione si dota di:
a) un sistema di contabilita' economico-analitica;
b) un sistema di indicatori di prestazione;
c) una reportistica periodica che consenta di rispondere a specifiche
esigenze  di  analisi della situazione economico-finanziaria, nonche'
dei   risultati  ottenuti  in  termini  di  benefici  prodotti  sulla
comunita'  e  sul  territorio  del Friuli-Venezia Giulia; ove risulti
significativo,   la  reportistica  periodica  illustra  anche  valori
ottenuti  consolidando poste dei bilanci delle societa' partecipate e
di ulteriori enti e agenzie regionali.