Art. 60. Finalita' e struttura del sistema di controllo direzionale 1. La Regione si dota di un sistema di controllo direzionale allo scopo di valutare lo stato di attuazione delle linee strategiche e degli obiettivi programmati, nonche' per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa e l'efficienza nell'impiego delle risorse. 2. Per realizzare il controllo direzionale la Regione si dota di: a) un sistema di contabilita' economico-analitica; b) un sistema di indicatori di prestazione; c) una reportistica periodica che consenta di rispondere a specifiche esigenze di analisi della situazione economico-finanziaria, nonche' dei risultati ottenuti in termini di benefici prodotti sulla comunita' e sul territorio del Friuli-Venezia Giulia; ove risulti significativo, la reportistica periodica illustra anche valori ottenuti consolidando poste dei bilanci delle societa' partecipate e di ulteriori enti e agenzie regionali.