Art. 61.
           Contabilita' economico-analitica della Regione

1.  La  Regione  adotta,  in  armonia con i principi fondamentali del
sistema    unico    di   contabilita'   economica   delle   pubbliche
amministrazioni  istituito  dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279  (individuazione  delle  unita' previsionali di base del bilancio
dello   Stato,   riordino   del   sistema   di   tesoreria   unica  e
ristrutturazione  del rendiconto generale dello Stato), un sistema di
contabilita'  economico-analitica  fondato  su rilevazioni analitiche
per  centri di responsabilita'. Esso collega le risorse impiegate con
gli   obiettivi   perseguiti.  2.  Le  finalita'  della  contabilita'
economico-analitica  sono  il  controllo  dei  costi  dei  centri  di
responsabilita'  e  il  controllo  delle  risorse  impiegate  per  il
raggiungimento degli obiettivi dell'ente.