Art. 61. Contabilita' economico-analitica della Regione 1. La Regione adotta, in armonia con i principi fondamentali del sistema unico di contabilita' economica delle pubbliche amministrazioni istituito dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), un sistema di contabilita' economico-analitica fondato su rilevazioni analitiche per centri di responsabilita'. Esso collega le risorse impiegate con gli obiettivi perseguiti. 2. Le finalita' della contabilita' economico-analitica sono il controllo dei costi dei centri di responsabilita' e il controllo delle risorse impiegate per il raggiungimento degli obiettivi dell'ente.