Art. 62. Sistema degli indicatori di prestazione 1. La Regione definisce un sistema di indicatori finalizzati alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. 2. Gli indicatori descrivono in termini quantitativi gli obiettivi di breve e di medio-lungo termine riferiti a singoli centri di responsabilita' o a processi che coinvolgono piu' centri. 3. Il sistema di indicatori da utilizzare per verificare lo stato di attuazione delle politiche illustrate nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale e' approvato con deliberazione della giunta regionale. Nella definizione degli indicatori di prestazione riferiti ai singoli centri di responsabilita' e' garantita la coerenza con quelli approvati dalla giunta regionale. 4. Sono oggetto di misurazione tramite gli indicatori: a) l'efficienza, in termini di rapporto tra risorse impiegate e servizi erogati o opere allestite; b) l'efficacia misurata come rapporto tra quanto realizzato e quanto programmato in termini di servizi erogati o opere allestite; c) l'efficacia misurata come rapporto tra l'impatto ottenuto attraverso l'azione amministrativa e quello atteso, sia nel breve, sia nel medio-lungo termine; d) l'efficacia degli interventi di spesa pubblica finalizzati ad affrontare e risolvere i bisogni delle donne, valutando se gli stessi abbiano contribuito a rimuovere le situazioni di svantaggio che pesano sul genere femminile. 5. Al fine di consentire la valutazione d'impatto delle politiche regionali, gli organi che a qualsiasi titolo gestiscono risorse regionali sono tenuti a fornire periodicamente informazioni relative a incassi e a pagamenti effettuati, nonche' ai risultati ottenuti.