Art. 62.
               Sistema degli indicatori di prestazione

1.  La  Regione  definisce  un sistema di indicatori finalizzati alla
valutazione     dell'efficienza    e    dell'efficacia    dell'azione
amministrativa.  2. Gli indicatori descrivono in termini quantitativi
gli  obiettivi  di  breve e di medio-lungo termine riferiti a singoli
centri di responsabilita' o a processi che coinvolgono piu' centri.
3.  Il sistema di indicatori da utilizzare per verificare lo stato di
attuazione delle politiche illustrate nel documento di programmazione
economico-finanziaria  regionale e' approvato con deliberazione della
giunta  regionale.  Nella definizione degli indicatori di prestazione
riferiti  ai  singoli  centri  di  responsabilita'  e'  garantita  la
coerenza con quelli approvati dalla giunta regionale.
4. Sono oggetto di misurazione tramite gli indicatori:
a)  l'efficienza,  in  termini  di  rapporto  tra risorse impiegate e
servizi erogati o opere allestite;
b)  l'efficacia misurata come rapporto tra quanto realizzato e quanto
programmato in termini di servizi erogati o opere allestite;
c)   l'efficacia   misurata  come  rapporto  tra  l'impatto  ottenuto
attraverso  l'azione  amministrativa  e quello atteso, sia nel breve,
sia nel medio-lungo termine;
d)  l'efficacia  degli  interventi  di  spesa pubblica finalizzati ad
affrontare e risolvere i bisogni delle donne, valutando se gli stessi
abbiano  contribuito  a  rimuovere  le  situazioni  di svantaggio che
pesano sul genere femminile.
5.  Al  fine  di  consentire la valutazione d'impatto delle politiche
regionali,  gli  organi  che  a  qualsiasi  titolo gestiscono risorse
regionali  sono tenuti a fornire periodicamente informazioni relative
a incassi e a pagamenti effettuati, nonche' ai risultati ottenuti.