Art. 63.
                          P r o c e d u r e

1.  Il  rendiconto  generale  della Regione e' deliberato annualmente
dalla  giunta  regionale  entro  il  31  maggio  dell'anno successivo
all'esercizio di riferimento ed e' trasmesso alla Corte dei conti per
i   fini  previsti  dalle  disposizioni  vigenti.  2.  A  intervenuta
decisione  della Corte dei conti, e in conformita' ad essa, la giunta
regionale  presenta  al  consiglio  regionale  il disegno di legge di
approvazione del rendiconto.
3.  Il  disegno  di legge di approvazione del rendiconto e' approvato
dal Consiglio regionale in sessione diversa da quella di bilancio.
4.  Il  consiglio  regionale,  con  il  proprio  regolamento interno,
definisce le modalita' di esame e di approvazione.