Art. 63. P r o c e d u r e 1. Il rendiconto generale della Regione e' deliberato annualmente dalla giunta regionale entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento ed e' trasmesso alla Corte dei conti per i fini previsti dalle disposizioni vigenti. 2. A intervenuta decisione della Corte dei conti, e in conformita' ad essa, la giunta regionale presenta al consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del rendiconto. 3. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto e' approvato dal Consiglio regionale in sessione diversa da quella di bilancio. 4. Il consiglio regionale, con il proprio regolamento interno, definisce le modalita' di esame e di approvazione.