Art. 64. Rendiconto generale 1. Il rendiconto generale della Regione e' costituito dal conto del bilancio e dal conto generale del patrimonio. 2. Il conto del bilancio espone le risultanze finanziarie della gestione delle entrate e delle spese secondo un'articolazione conforme alla struttura del bilancio di previsione. Esso e' costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali, sulla base della classificazione per finalita' e funzioni, e per unita' di bilancio, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti e agli indicatori di efficacia ed efficienza. 3. A fronte delle somme previste per l'esercizio, il conto del bilancio comprende: a) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; b) le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare; c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; d) le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in conto residui; e) le somme costituenti minori entrate o economie di spesa; f) le somme trasferite all'esercizio successivo. 4. Al conto del bilancio e' allegato un documento contenente la ripartizione delle unita' di bilancio in capitoli. 5. Il conto generale del patrimonio comprende: a) le attivita' e le passivita' finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa; b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale. 6. In allegato al rendiconto sono esposte riassuntivamente le spese degli enti funzionali. Al rendiconto e' altresi' allegato l'ultimo bilancio approvato da ciascuna societa' in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.