Art. 64.
                         Rendiconto generale

1.  Il  rendiconto generale della Regione e' costituito dal conto del
bilancio  e  dal  conto  generale  del  patrimonio.  2.  Il conto del
bilancio  espone  le  risultanze  finanziarie  della  gestione  delle
entrate   e   delle  spese  secondo  un'articolazione  conforme  alla
struttura  del  bilancio  di  previsione.  Esso e' costruito, ai fini
della   valutazione  delle  politiche  regionali,  sulla  base  della
classificazione  per  finalita' e funzioni, e per unita' di bilancio,
in  modo  da  consentire la valutazione economica e finanziaria delle
risultanze  di  entrata  e  di  spesa  in  relazione  agli  obiettivi
stabiliti e agli indicatori di efficacia ed efficienza.
3.  A  fronte  delle  somme  previste  per  l'esercizio, il conto del
bilancio comprende:
a)  le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste
da riscuotere;
b)  le  spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da
pagare;
c) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
d) le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza e in
conto residui;
e) le somme costituenti minori entrate o economie di spesa;
f) le somme trasferite all'esercizio successivo.
4.  Al  conto  del  bilancio  e'  allegato un documento contenente la
ripartizione delle unita' di bilancio in capitoli.
5. Il conto generale del patrimonio comprende:
a)  le  attivita'  e  le passivita' finanziarie e patrimoniali con le
variazioni   derivanti   dalla   gestione   del   bilancio  e  quelle
verificatesi per qualsiasi altra causa;
b) la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilita'
del bilancio e quella patrimoniale.
6.  In  allegato al rendiconto sono esposte riassuntivamente le spese
degli  enti  funzionali.  Al rendiconto e' altresi' allegato l'ultimo
bilancio  approvato  da  ciascuna  societa'  in  cui la Regione abbia
partecipazione finanziaria.