Art. 67.
                      Recuperi di somme erogate

1. Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a
carico  di  capitoli  di  spesa  finanziati  con  utilizzo  dei fondi
assegnati  dallo  Stato  ai  sensi  dell'art.  1 del decreto-legge n.
227/1976,  convertito,  con modificazioni, dalla legge n. 336/1976, e
dell'art.  1 della legge n. 546/1977, e successivi rifinanziamenti, e
dei  fondi  erogati  da  enti,  da associazioni e da privati ai sensi
dell'art.  1,  secondo  comma, della legge regionale n. 15/1976, sono
riversate  nel  bilancio  regionale.  2. Le somme indicate al comma 1
sono iscritte in un'apposita unita' di bilancio di entrata denominata
"Recupero di somme erogate su capitoli di' spesa finanziati dai fondi
di  solidarieta'  a  favore  delle  zone  terremotate", e nella parte
riferita  alla  spesa sul fondo di solidarieta' per la ricostruzione,
lo  sviluppo  economico  e  sociale e la rinascita del Friuli-Venezia
Giulia.