Art. 67. Recuperi di somme erogate 1. Le somme comunque recuperate in relazione a pagamenti effettuati a carico di capitoli di spesa finanziati con utilizzo dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 227/1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 336/1976, e dell'art. 1 della legge n. 546/1977, e successivi rifinanziamenti, e dei fondi erogati da enti, da associazioni e da privati ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale n. 15/1976, sono riversate nel bilancio regionale. 2. Le somme indicate al comma 1 sono iscritte in un'apposita unita' di bilancio di entrata denominata "Recupero di somme erogate su capitoli di' spesa finanziati dai fondi di solidarieta' a favore delle zone terremotate", e nella parte riferita alla spesa sul fondo di solidarieta' per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia.