Art. 7. Relazione politico-programmatica regionale 1. La RPPR e' un atto di indirizzo dell'attivita' di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale. 2. La RPPR e' articolata in tre parti: a) la prima parte contiene: 1) l'aggiornamento della situazione e delle tendenze del sistema economico regionale, con particolare riferimento allo sviluppo del reddito, all'occupazione, anche in un'ottica di genere, e alla bilancia commerciale; 2) le valutazioni sullo sviluppo economico e sociale della comunita' e del territorio regionale; b) la seconda parte contiene: 1) il quadro economico-finanziario di riferimento, con la stima delle risorse disponibili nel triennio; 2) analisi delle fonti finanziarie, ivi incluse quelle a destinazione vincolata; 3) la descrizione degli obiettivi riferiti alle finalita' e funzioni di bilancio e le azioni programmatiche per realizzare gli stessi; 4) gli indirizzi per la programmazione delle attivita' relative alle unita' di bilancio; c) la terza parte contiene: 1) gli indirizzi per le attivita' proprie della Regione, nonche' gli indirizzi per le attivita' degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, delle autonomie locali e funzionali relativamente alle funzioni delegate dalla Regione, e di ogni altro soggetto operante sul territorio regionale quando oggetto di finanziamento regionale; 2) ove la giunta lo ritenga, la descrizione degli obiettivi e delle azioni programmatiche da compiere in attuazione di politiche organiche trasversali rispetto all'articolazione del bilancio e la relativa dotazione di risorse finanziarie. 3. La RPPR e' coordinata, anche successivamente all'avvenuta presentazione, con la legge strumentale alla manovra di bilancio approvata dal consiglio regionale e con gli stanziamenti approvati con la legge finanziaria.