Art. 7.
             Relazione politico-programmatica regionale

1.  La  RPPR  e' un atto di indirizzo dell'attivita' di governo della
Regione  per  l'anno successivo, con proiezione triennale. 2. La RPPR
e' articolata in tre parti:
a) la prima parte contiene:
1)  l'aggiornamento  della  situazione  e  delle tendenze del sistema
economico  regionale,  con  particolare riferimento allo sviluppo del
reddito,  all'occupazione,  anche  in  un'ottica  di  genere,  e alla
bilancia commerciale;
2)  le valutazioni sullo sviluppo economico e sociale della comunita'
e del territorio regionale;
b) la seconda parte contiene:
1) il quadro economico-finanziario di riferimento, con la stima delle
risorse disponibili nel triennio;
2) analisi delle fonti finanziarie, ivi incluse quelle a destinazione
vincolata;
3)  la descrizione degli obiettivi riferiti alle finalita' e funzioni
di bilancio e le azioni programmatiche per realizzare gli stessi;
4)  gli indirizzi per la programmazione delle attivita' relative alle
unita' di bilancio;
c) la terza parte contiene:
1)  gli indirizzi per le attivita' proprie della Regione, nonche' gli
indirizzi  per  le  attivita'  degli  enti e aziende dipendenti dalla
Regione,  delle  autonomie  locali  e  funzionali  relativamente alle
funzioni  delegate  dalla  Regione, e di ogni altro soggetto operante
sul territorio regionale quando oggetto di finanziamento regionale;
2)  ove  la giunta lo ritenga, la descrizione degli obiettivi e delle
azioni   programmatiche   da  compiere  in  attuazione  di  politiche
organiche  trasversali  rispetto  all'articolazione del bilancio e la
relativa dotazione di risorse finanziarie.
3.   La   RPPR  e'  coordinata,  anche  successivamente  all'avvenuta
presentazione,  con  la  legge  strumentale  alla manovra di bilancio
approvata  dal  consiglio  regionale e con gli stanziamenti approvati
con la legge finanziaria.