Art. 70.
Raccordo  tra il programma operativo di gestione e il piano operativo
                              regionale

1.  A  decorrere  dal  1  gennaio 2008, sino alla deliberazione della
giunta   regionale   che  approva  il  POG,  e'  autorizzata  in  via
provvisoria  la gestione delle risorse, nei limiti previsti dall'art.
30,  sulla base dell'ultimo piano operativo regionale approvato e sue
successive    modificazioni,    avuto   riguardo   all'esercizio   di
riferimento.