Art. 70. Raccordo tra il programma operativo di gestione e il piano operativo regionale 1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, sino alla deliberazione della giunta regionale che approva il POG, e' autorizzata in via provvisoria la gestione delle risorse, nei limiti previsti dall'art. 30, sulla base dell'ultimo piano operativo regionale approvato e sue successive modificazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.