Art. 71. Enti funzionali 1. I bilanci e i rendiconti degli enti funzionali sono pubblicati in estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' emanato il nuovo regolamento di amministrazione del patrimonio e di contabilita' degli enti di cui al comma 1, al fine di dotare i medesimi di disposizioni omogenee a quelle vigenti per l'amministrazione regionale. 3. Il regolamento di cui al comma 2 prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di bilancio a decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 e per l'anno 2009.