Art. 71.
                           Enti funzionali

1.  I bilanci e i rendiconti degli enti funzionali sono pubblicati in
estratto nel Bollettino ufficiale della Regione. 2. Entro centottanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, e'
emanato  il  nuovo regolamento di amministrazione del patrimonio e di
contabilita'  degli  enti  di  cui  al  comma  1, al fine di dotare i
medesimi    di   disposizioni   omogenee   a   quelle   vigenti   per
l'amministrazione regionale.
3.  Il  regolamento  di  cui  al comma 2 prevede l'applicazione delle
disposizioni  in  materia  di  bilancio  a  decorrere dal bilancio di
previsione per gli anni 2009-2011 e per l'anno 2009.