Art. 74. Rinvio normativo 1. Quando la normativa regionale rinvia a disposizioni della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime. 2. Nelle leggi di autorizzazione di spese a carattere continuativo o ricorrente, emanate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, il rinvio della determinazione dell'entita' della spesa alla legge di bilancio si intende come rinvio alla legge finanziaria. 3. I rinvii previsti dalla presente legge a disposizioni contenute in altri atti normativi si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.