Art. 74.
                          Rinvio normativo

1.  Quando  la  normativa regionale rinvia a disposizioni della legge
regionale  16 aprile 1999, n. 7 (nuove norme in materia di bilancio e
di  contabilita'  regionale  e modifiche alla legge regionale 1 marzo
1988,  n.  7),  sostanzialmente  riprodotte  nella presente legge, il
rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime. 2. Nelle
leggi   di   autorizzazione  di  spese  a  carattere  continuativo  o
ricorrente,   emanate   anteriormente  all'entrata  in  vigore  della
presente  legge,  il  rinvio  della determinazione dell'entita' della
spesa  alla  legge  di  bilancio  si  intende  come rinvio alla legge
finanziaria.
3. I rinvii previsti dalla presente legge a disposizioni contenute in
altri  atti  normativi si intendono effettuati al testo vigente delle
medesime,  comprensivo  delle  modifiche  e  integrazioni intervenute
successivamente alla loro emanazione.