Art. 76. A p p l i c a z i o n e 1. La presente legge si applica a decorrere dal 1 gennaio 2008. 2. Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2007 e' redatto secondo le disposizioni della sezione V della legge regionale n. 7/1999 e successive modifiche e integrazioni. 3. Le disposizioni contenute nel capo II della presente legge si applicano sin dalla predisposizione del bilancio di previsione per gli anni 2008-2010 e per l'anno 2008. 4. In sede di prima applicazione, il termine del 31 luglio di cui all'art. 6, comma 1, e' differito al 31 agosto.