Art. 76.
                       A p p l i c a z i o n e

1. La presente legge si applica a decorrere dal 1 gennaio 2008. 2. Il
rendiconto   generale  dell'esercizio  finanziario  2007  e'  redatto
secondo  le  disposizioni  della  sezione  V della legge regionale n.
7/1999 e successive modifiche e integrazioni.
3.  Le  disposizioni  contenute  nel  capo II della presente legge si
applicano  sin  dalla  predisposizione del bilancio di previsione per
gli anni 2008-2010 e per l'anno 2008.
4.  In  sede  di  prima applicazione, il termine del 31 luglio di cui
all'art. 6, comma 1, e' differito al 31 agosto.