Art. 8. Legge strumentale alla manovra di bilancio 1. Al fine di dare attuazione alla RPPR, con la legge strumentale alla manovra di bilancio possono essere disposte modifiche e integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio. Le disposizioni contenute nella legge devono avere effetti economici, finanziari e contabili e devono essere altresi' coordinate con le priorita' di intervento previste nel DPEFR. 2. I nuovi interventi previsti dalla legge di cui al comma 1 sono ammissibili limitatamente alle fattispecie che trovino nella legislazione vigente un adeguato quadro generale di riferimento normativo, rimanendo escluse le fattispecie che, per oggetto o complessita', necessitino di nuova disciplina normativa organica. I destinatari degli interventi sono, di norma, prevedibili solo a livello settoriale o di tipologie omogenee. 3. Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.