Art. 8.
             Legge strumentale alla manovra di bilancio

1.  Al  fine  di  dare attuazione alla RPPR, con la legge strumentale
alla   manovra  di  bilancio  possono  essere  disposte  modifiche  e
integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul
bilancio.  Le disposizioni contenute nella legge devono avere effetti
economici, finanziari e contabili e devono essere altresi' coordinate
con  le  priorita'  di  intervento  previste  nel  DPEFR.  2. I nuovi
interventi  previsti  dalla  legge di cui al comma 1 sono ammissibili
limitatamente alle fattispecie che trovino nella legislazione vigente
un  adeguato  quadro  generale  di  riferimento  normativo, rimanendo
escluse  le  fattispecie che, per oggetto o complessita', necessitino
di   nuova   disciplina   normativa  organica.  I  destinatari  degli
interventi sono, di norma, prevedibili solo a livello settoriale o di
tipologie omogenee.
3.  Il  regolamento  interno  del  consiglio  regionale disciplina il
rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2.