Art. 9. Legge finanziaria 1. In attuazione degli indirizzi del DPEFR, e coerentemente con le indicazioni della RPPR, la legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e, per il medesimo periodo, provvede: a) alle variazioni delle aliquote e alle altre misure che incidono sulla determinazione dei tributi propri della Regione; b) alla determinazione dell'ammontare delle previsioni di entrata; c) all'autorizzazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui o emissione di buoni ordinari regionali, prevedendone le condizioni generali; d) a disporre gli opportuni rifinanziamenti o definanziamenti di unita' di bilancio, in misura adeguata per garantire nella fase gestionale Io svolgimento delle attivita' e l'attuazione degli interventi, avuto anche riguardo alle concrete capacita' operative dell'amministrazione regionale nell'assunzione degli impegni di spesa; e) alla modulazione delle quote di spese pluriennali; f) all'accantonamento ai fondi globali delle risorse necessarie per far fronte alla copertura dei provvedimenti legislativi di cui si preveda il perfezionamento dopo l'approvazione del bilancio; g) alla determinazione degli stanziamenti degli altri fondi previsti agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.