Art. 9.
                          Legge finanziaria

1.  In  attuazione  degli indirizzi del DPEFR, e coerentemente con le
indicazioni  della  RPPR, la legge finanziaria dispone annualmente il
quadro  di  riferimento  finanziario  per  il  periodo  compreso  nel
bilancio  pluriennale  e,  per il medesimo periodo, provvede: a) alle
variazioni  delle  aliquote  e  alle  altre misure che incidono sulla
determinazione dei tributi propri della Regione;
b) alla determinazione dell'ammontare delle previsioni di entrata;
c)  all'autorizzazione  del  limite  massimo  del  ricorso al mercato
finanziario  mediante  contrazione  di  mutui  o  emissione  di buoni
ordinari regionali, prevedendone le condizioni generali;
d)  a  disporre  gli  opportuni  rifinanziamenti o definanziamenti di
unita'  di  bilancio,  in  misura  adeguata  per garantire nella fase
gestionale  Io  svolgimento  delle  attivita'  e  l'attuazione  degli
interventi,  avuto  anche  riguardo alle concrete capacita' operative
dell'amministrazione   regionale  nell'assunzione  degli  impegni  di
spesa;
e) alla modulazione delle quote di spese pluriennali;
f)  all'accantonamento  ai fondi globali delle risorse necessarie per
far  fronte  alla  copertura  dei provvedimenti legislativi di cui si
preveda il perfezionamento dopo l'approvazione del bilancio;
g)  alla determinazione degli stanziamenti degli altri fondi previsti
agli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.