Art. 10. Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 16/1999 1. L'art. 25 della legge regionale n. 16/1999, gia' sostituito dall'art. 6 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 10, e' sostituito dal seguente: "Art. 25. (Sanzioni amministrative). - 1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II si applicano le seguenti sanzioni: a) da euro 30,00 a euro 180,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l'autorizzazione di cui all'art. 2 ovvero con autorizzazione scaduta ovvero non avendo riportato la data sull'autorizzazione turistica e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all'art. 11 e all'art. 12 senza averne titolo; b) da euro 10,00 a euro 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con se' un documento di riconoscimento, copia dell'autorizzazione a fini scientifici ovvero la ricevuta del versamento degli importi di cui all'art. 8, lettere a), b) e c), nonche' i documenti richiesti ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1-bis, lettera c), purche' tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all'ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l'accertamento; c) da euro 30,00 a euro 180,00 per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti; d) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 1 e 2; e) da euro 30,00 a euro 180,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 3; f) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Calocybe gambosa (Tricholoma georgii) con diametro del cappello inferiore a centimetri 2, di funghi del gruppo Boletus con un cappello di diametro inferiore a centimetri 4, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00; g) da euro 30,00 a euro 180,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3; h) da euro 50,00 a euro 300,00 per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'art. 13, comma 4, salvo sanzioni di importo maggiore eventualmente stabilite dagli organi di gestione; i) da euro 30,00 a euro 180,00 per l'esercizio della raccolta nelle aree di cui all'art. 13, commi 5 e 6; l) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 7; m) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione dei divieti temporanei di cui all'art. 14; n) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di' raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione o per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di gestione. 2. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III si applicano le seguenti sanzioni: a) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, all'art. 21, commi da 1 a 5 e all'art. 21-bis, comma 1; b) da euro 52,00 a euro 312,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 6; c) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 22".