Art. 10.
     Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 16/1999

1.  L'art.  25  della  legge  regionale  n.  16/1999, gia' sostituito
dall'art.  6  della  legge  regionale  21  febbraio  2001,  n. 10, e'
sostituito  dal  seguente:  "Art. 25. (Sanzioni amministrative). - 1.
Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II si applicano
le seguenti sanzioni:
a)  da  euro  30,00  a  euro  180,00 per chi effettua la raccolta dei
funghi  epigei  spontanei  senza  l'autorizzazione  di cui all'art. 2
ovvero con autorizzazione scaduta ovvero non avendo riportato la data
sull'autorizzazione  turistica  e  per chi effettua la raccolta nelle
zone di cui all'art. 11 e all'art. 12 senza averne titolo;
b) da euro 10,00 a euro 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi
epigei  spontanei senza avere con se' un documento di riconoscimento,
copia  dell'autorizzazione  a fini scientifici ovvero la ricevuta del
versamento  degli  importi  di  cui  all'art. 8, lettere a), b) e c),
nonche'  i  documenti  richiesti ai soggetti di cui all'art. 2, comma
1-bis,  lettera  c),  purche' tale documentazione venga esibita entro
dieci  giorni  dalla  contestazione  all'ufficio da cui dipendono gli
agenti che hanno effettuato l'accertamento;
c)  da  euro  30,00  a euro 180,00 per la raccolta effettuata oltre i
limiti massimi consentiti;
d)  da  euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni
di cui all'art. 9, commi 1 e 2;
e)  da  euro 30,00 a euro 180,00 per la violazione delle disposizioni
di cui all'art. 9, comma 3;
f)  da  euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita
caesarea  allo  stato  di  ovolo  chiuso,  di Hygrophorus marzuolus o
Calocybe  gambosa  (Tricholoma  georgii)  con  diametro  del cappello
inferiore  a  centimetri  2,  di  funghi  del  gruppo  Boletus con un
cappello  di  diametro  inferiore  a  centimetri 4, e comunque con un
importo massimo di euro 1.000,00;
g)  da  euro 30,00 a euro 180,00 per la violazione delle disposizioni
di cui all'art. 13, comma 3;
h)  da  euro 50,00 a euro 300,00 per l'esercizio della raccolta nelle
aree  di cui all'art. 13, comma 4, salvo sanzioni di importo maggiore
eventualmente stabilite dagli organi di gestione;
i)  da  euro 30,00 a euro 180,00 per l'esercizio della raccolta nelle
aree di cui all'art. 13, commi 5 e 6;
l)  da  euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni
di cui all'art. 13, comma 7;
m)  da  euro  50,00  a  euro  300,00  per  la  violazione dei divieti
temporanei di cui all'art. 14;
n)  da  euro  500,00  a  euro 3.000,00 per la tabellazione di aree di
raccolta  riservata  a  fini economici o di' raccolta a pagamento, in
assenza  di  regolare  autorizzazione o per il mancato rispetto delle
disposizioni contenute nei regolamenti di gestione.
2.  Per  la  violazione  delle  disposizioni  di cui al titolo III si
applicano le seguenti sanzioni:
a)  da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni
di  cui  all'art.  18, all'art. 21, commi da 1 a 5 e all'art. 21-bis,
comma 1;
b)  da  euro 52,00 a euro 312,00 per la violazione delle disposizioni
di cui all'art. 21, comma 6;
c)  da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni
di cui all'art. 22".