Art. 12. Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 64/2004 1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali di interesse agrario, zootecnico e forestale) e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. (Registro anagrafico). - 1. Al fine di tutelare le razze e specie zootecniche iscritte nei repertori di cui all'art. 5 e non disciplinate dalla normativa comunitaria o nazionale possono essere istituiti registri anagrafici. 2. Nel registro anagrafico sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza o specie con l'indicazione dei loro ascendenti. 3. Il registro anagrafico e' istituito e tenuto da una associazione di allevatori di rilevanza regionale o provinciale dotata di personalita' giuridica, che a tal fine si dota di un regolamento contenente, in particolare: a) le norme di organizzazione interna dell'associazione per la tenuta del registro; b) le modalita' di svolgimento della tenuta del registro; c) le disposizioni relative ai requisiti necessari per l'iscrizione al registro; d) gli obblighi degli allevatori aderenti al registro. 4. L'istituzione del registro anagrafico e il regolamento di cui al comma 3 sono comunicati alla competente struttura della Giunta regionale".