Art. 12.
    Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale n. 64/2004

1.  Dopo  l'art.  5  della  legge  regionale  16 novembre 2004, n. 64
(Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varieta' locali di
interesse  agrario,  zootecnico e forestale) e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. (Registro anagrafico). - 1. Al fine di tutelare le razze
e  specie  zootecniche iscritte nei repertori di cui all'art. 5 e non
disciplinate  dalla  normativa comunitaria o nazionale possono essere
istituiti registri anagrafici.
2.  Nel registro anagrafico sono annotati gli animali riproduttori di
una determinata razza o specie con l'indicazione dei loro ascendenti.
3.  Il  registro anagrafico e' istituito e tenuto da una associazione
di   allevatori  di  rilevanza  regionale  o  provinciale  dotata  di
personalita'  giuridica,  che  a  tal  fine si dota di un regolamento
contenente, in particolare:
a) le norme di organizzazione interna dell'associazione per la tenuta
del registro;
b) le modalita' di svolgimento della tenuta del registro;
c)  le  disposizioni relative ai requisiti necessari per l'iscrizione
al registro;
d) gli obblighi degli allevatori aderenti al registro.
4.  L'istituzione  del registro anagrafico e il regolamento di cui al
comma  3  sono  comunicati  alla  competente  struttura  della Giunta
regionale".