Art. 17.
       Modifiche all'art. 107 della legge regionale n. 40/2005

1.  Il  comma 1-bis dell'art. 107 della legge regionale n. 40/2005 e'
sostituito dal seguente: "1-bis. Lo schema del regolamento generale e
delle eventuali successive modifiche e integrazioni e' trasmesso alla
Giunta regionale al fine di acquisirne il parere. La Giunta regionale
esprime  il  proprio parere entro il termine di quaranta giorni dalla
data   di   ricevimento,   decorso   il   quale   si  puo'  procedere
all'approvazione".