Art. 17. Modifiche all'art. 107 della legge regionale n. 40/2005 1. Il comma 1-bis dell'art. 107 della legge regionale n. 40/2005 e' sostituito dal seguente: "1-bis. Lo schema del regolamento generale e delle eventuali successive modifiche e integrazioni e' trasmesso alla Giunta regionale al fine di acquisirne il parere. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro il termine di quaranta giorni dalla data di ricevimento, decorso il quale si puo' procedere all'approvazione".