Art. 18. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 85/1998 1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attivita' culturali e spettacolo, conferiti alla Regione con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) dopo la parola "decreto" sono aggiunte le seguenti: ", e la corresponsione, ai sensi dell'art. 115 del decreto stesso, dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati)". 2. Il comma 7 dell'art. 11 della legge regionale n. 85/1998 e' sostituito dal seguente: "7. Le modalita' di esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale".