Art. 18.
       Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 85/1998

1. Al comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 26 novembre 1998, n.
85  (Attribuzione  agli  enti  locali  e  disciplina  generale  delle
funzioni  e  dei  compiti  amministrativi  in materia di tutela della
salute,    servizi   sociali,   istruzione   scolastica,   formazione
professionale,  beni  e  attivita'  culturali e spettacolo, conferiti
alla  Regione  con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) dopo la
parola  "decreto"  sono aggiunte le seguenti: ", e la corresponsione,
ai  sensi  dell'art.  115  del decreto stesso, dell'indennizzo di cui
alla  legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore di soggetti
danneggiati   da   complicanze  di  tipo  irreversibile  a  causa  di
vaccinazioni   obbligatorie,   trasfusioni   e   somministrazione  di
emoderivati)".  2.  Il  comma 7 dell'art. 11 della legge regionale n.
85/1998 e' sostituito dal seguente:
"7. Le modalita' di esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6
sono determinate con deliberazione della Giunta regionale".