Art. 20.
        Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 28/2004

1.  La  lettera  b)  del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 31
maggio  2004,  n.  28  (Disciplina  delle  attivita' di estetica e di
tatuaggio  e piercing) e' sostituita dalla seguente: "b) le modalita'
per  la  presentazione  della dichiarazione d'inizio attivita' di cui
all'art. 7, nonche' per la sospensione e la cessazione dell'attivita'
nei casi di cui agli articoli 11 e 12".