Art. 20. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 28/2004 1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing) e' sostituita dalla seguente: "b) le modalita' per la presentazione della dichiarazione d'inizio attivita' di cui all'art. 7, nonche' per la sospensione e la cessazione dell'attivita' nei casi di cui agli articoli 11 e 12".