Art. 21.
      Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 28/2004

1.  L'art.  7  della  legge  regionale  n.  28/2007 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  7.  (Dichiarazione  d'inizio  attivita).  -  1.  Le
attivita'  di  cui  all'art. 1 sono soggette a dichiarazione d'inizio
attivita' attestante il rispetto di quanto previsto dalla legge e dai
regolamenti regionale e comunale.
2. La dichiarazione d'inizio attivita' e' presentata al comune ove si
svolge   l'attivita'   che   puo'   essere  iniziata  dalla  data  di
presentazione della dichiarazione.
3.  Il  comune,  in  caso  di  accertata  carenza  delle  condizioni,
modalita'  e  fatti  legittimanti,  nel  termine di trenta giorni dal
ricevimento  della  dichiarazione,  adotta  motivati provvedimenti di
divieto  di  prosecuzione  dell'attivita'  e  di  rimozione  dei suoi
effetti,  salvo,  ove cio' sia possibile che l'interessato provveda a
conformare l'attivita' ed i suoi effetti alla normativa vigente entro
un  termine  fissato dal comune e in ogni caso non inferiore a trenta
giorni.
4.   Il   comune   trasmette   la  dichiarazione  d'inizio  attivita'
all'azienda U.S.L. ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza
e controllo previste all'art. 11".