Art. 21. Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 28/2004 1. L'art. 7 della legge regionale n. 28/2007 e' sostituito dal seguente: "Art. 7. (Dichiarazione d'inizio attivita). - 1. Le attivita' di cui all'art. 1 sono soggette a dichiarazione d'inizio attivita' attestante il rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti regionale e comunale. 2. La dichiarazione d'inizio attivita' e' presentata al comune ove si svolge l'attivita' che puo' essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione. 3. Il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti, salvo, ove cio' sia possibile che l'interessato provveda a conformare l'attivita' ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune e in ogni caso non inferiore a trenta giorni. 4. Il comune trasmette la dichiarazione d'inizio attivita' all'azienda U.S.L. ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste all'art. 11".