Art. 22.
       Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 28/2004

1.  Il  comma  1  dell'art.  12  della  legge regionale n. 28/2004 e'
sostituito  dal  seguente: "1. Chiunque esercita l'attivita' senza il
titolo  abilitativo  di  cui  all'art.  7  e'  punito con la sanzione
amministrativa  del  pagamento  al  comune sede dell'attivita' di una
somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00".
2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2004 la parola
"autorizzazione" e' sostituita con la parola "attivita'".
3. Al comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2004 la parola
"autorizzazione" e' sostituita con la parola "attivita'".
4. Al comma 7 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2004 le parole
"revoca l'autorizzazione e" sono soppresse.