Art. 22. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 28/2004 1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2004 e' sostituito dal seguente: "1. Chiunque esercita l'attivita' senza il titolo abilitativo di cui all'art. 7 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00". 2. Al comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2004 la parola "autorizzazione" e' sostituita con la parola "attivita'". 3. Al comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2004 la parola "autorizzazione" e' sostituita con la parola "attivita'". 4. Al comma 7 dell'art. 12 della legge regionale n. 28/2004 le parole "revoca l'autorizzazione e" sono soppresse.