Art. 24.
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 9/2006

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2006, le parole:
"da  un  organismo  di  acereditamento  conforme  ai criteri generali
stabiliti  dalla  norma  UNI  CEI  EN ISO/IEC 17011." sono sostituite
dalle  seguenti:  "da  un  organismo  di  accreditamento riconosciuto
conforme  ai  requisiti  generali  stabiliti  dalla  norma UNI CEI EN
ISO/IEC  17011,  secondo  i  meccanismi di valutazione previsti dalla
norma stessa".