Art. 24. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 9/2006 1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 9/2006, le parole: "da un organismo di acereditamento conforme ai criteri generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011." sono sostituite dalle seguenti: "da un organismo di accreditamento riconosciuto conforme ai requisiti generali stabiliti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011, secondo i meccanismi di valutazione previsti dalla norma stessa".