Art. 25. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 9/2006 1. L'art. 6 della legge regionale n. 9/2006 e' sostituito dal seguente: "Art. 6. (Soggetti destinatari). - 1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 3 puo' essere richiesta dai responsabili di laboratori presenti sul territorio regionale, i quali: a) siano gia' inseriti in elenchi provvisori precedentemente predisposti ai fini dell'autocontrollo delle industrie alimentari, facendo riferimento alla documentazione ed agli atti gia' presentati a tal fine; b) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a), ma risultino gia' operanti ai sensi del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari); c) non siano iscritti negli elenchi di cui alla lettera a) ed intendano iniziare a svolgere attivita' di analisi nell'ambito dell'autocontrollo delle industrie alimentari".