Art. 25.
        Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 9/2006

1.  L'art.  6  della  legge  regionale  n.  9/2006  e' sostituito dal
seguente:   "Art.  6.  (Soggetti  destinatari).   -  1.  L'iscrizione
nell'elenco  di cui all'art. 3 puo' essere richiesta dai responsabili
di laboratori presenti sul territorio regionale, i quali:
a)   siano   gia'  inseriti  in  elenchi  provvisori  precedentemente
predisposti  ai  fini  dell'autocontrollo delle industrie alimentari,
facendo  riferimento alla documentazione ed agli atti gia' presentati
a tal fine;
b)  non  siano  iscritti  negli  elenchi  di  cui alla lettera a), ma
risultino  gia'  operanti  ai sensi del decreto legislativo 26 maggio
1997,  n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva
96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari);
c)  non  siano  iscritti  negli  elenchi  di  cui  alla lettera a) ed
intendano  iniziare  a  svolgere  attivita'  di  analisi  nell'ambito
dell'autocontrollo delle industrie alimentari".