Art. 27. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 9/2006 1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2006 e' inserito il seguente: "2-bis. I dati relativi all'iscrizione nell'elenco regionale sono riportati sui rapporti di prova riferiti ad analisi effettuate dai laboratori ai fini dell'autocontrollo delle industrie alimentari".