Art. 27.
        Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 9/2006

1.  Dopo  il  comma  2 dell'art. 9 della legge regionale n. 9/2006 e'
inserito   il   seguente:  "2-bis.  I  dati  relativi  all'iscrizione
nell'elenco  regionale  sono riportati sui rapporti di prova riferiti
ad analisi effettuate dai laboratori ai fini dell'autocontrollo delle
industrie alimentari".