Art. 28. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 9/2006 1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 9/2006, la parola "tempestivamente" e' sostituita dalle seguenti: "entro sette giorni". 2. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 9/2006 e' sostituito dal seguente: "3. Qualora dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 risulti il venir meno di uno dei requisiti di cui all'art. 4, l'azienda U.S.L. le trasmette entro quattordici giorni alla struttura regionale competente alla tenuta dell'elenco, ai fini dell'adozione dei provvedimenti necessari e dell'aggiornamento dell'elenco".