Art. 28.
        Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 9/2006

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 9/2006, la parola
"tempestivamente" e' sostituita dalle seguenti: "entro sette giorni".
2.  Il  comma  3  dell'art.  11  della  legge  regionale n. 9/2006 e'
sostituito dal seguente:
"3.  Qualora  dalle  comunicazioni  di  cui ai commi 1 e 2 risulti il
venir  meno  di uno dei requisiti di cui all'art. 4, l'azienda U.S.L.
le  trasmette  entro  quattordici  giorni  alla  struttura  regionale
competente   alla  tenuta  dell'elenco,  ai  fini  dell'adozione  dei
provvedimenti necessari e dell'aggiornamento dell'elenco".