Art. 33.
     Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 100/1998

1.  L'art.  4  della  legge  regionale  n. 100/1998 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  4.  (Criteri  per la determinazione del reddito). -
1. I  limiti  di  reddito previsti, rispettivamente, quali condizione
per il rilascio dei titoli di viaggio in favore dei cittadini di eta'
superiore  ai sessantacinque anni ai sensi dell'art. 2, lettera h), e
quali  condizione  per  l'accesso  alla  fruizione delle riduzioni di
tariffa,   vengono   stabiliti  a  seguito  della  valutazione  della
situazione  economica  del  richiedente,  effettuata con lo strumento
dell'indicatore   della   situazione  economica  equivalente  (ISEE),
disciplinato   dal   decreto   legislativo  31  marzo  1998,  n.  109
(Definizioni  di  criteri  unificati  di valutazione della situazione
economica  dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate,
a norma dell'art. 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449),
modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130".