Art. 33. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 100/1998 1. L'art. 4 della legge regionale n. 100/1998 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. (Criteri per la determinazione del reddito). - 1. I limiti di reddito previsti, rispettivamente, quali condizione per il rilascio dei titoli di viaggio in favore dei cittadini di eta' superiore ai sessantacinque anni ai sensi dell'art. 2, lettera h), e quali condizione per l'accesso alla fruizione delle riduzioni di tariffa, vengono stabiliti a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130".