Art. 34. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 32/2002 1. Il comma 6 dell'art. 10 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro) e' sostituito dal seguente: "6. La Giunta regionale approva il bilancio previsionale economico delle aziende con l'allegato piano di attivita' annuale, previa espressione del parere del Consiglio regionale". 2. Dopo il comma 6 dell'art. 10 della legge regionale n. 32/2002 e' inserito il seguente: "6-bis. Il Consiglio regionale verifica i risultati finali del controllo di gestione e approva il conto di esercizio delle aziende". 3. Al comma 8 dell'art. 10 della legge regionale n. 32/2002 sono soppresse le seguenti parole: "ai sensi dell'art. 58 dello Statuto".