Art. 34.
       Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 32/2002

1. Il comma 6 dell'art. 10 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32
(Testo  unico  della  normativa  della  Regione Toscana in materia di
educazione,   istruzione,   formazione  professionale  e  lavoro)  e'
sostituito  dal seguente: "6. La Giunta regionale approva il bilancio
previsionale   economico   delle  aziende  con  l'allegato  piano  di
attivita'  annuale,  previa  espressione  del  parere  del  Consiglio
regionale".
2.  Dopo  il comma 6 dell'art. 10 della legge regionale n. 32/2002 e'
inserito il seguente:
"6-bis.  Il  Consiglio  regionale  verifica  i  risultati  finali del
controllo di gestione e approva il conto di esercizio delle aziende".
3.  Al  comma  8  dell'art.  10 della legge regionale n. 32/2002 sono
soppresse le seguenti parole: "ai sensi dell'art. 58 dello Statuto".