Art. 38. Inserimento dell'art. 17-bis nella legge regionale n. 89/1998 1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) e' inserito il seguente: "Art. 17-bis. (Prima attuazione del decreto legislativo n. 194/2005). - 1. Il comune di Firenze e' individuato come agglomerato con piu' di 250.000 abitanti per gli effetti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale). 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli agglomerati compresi fra 100.000 e 250.000 abitanti per gli effetti del decreto legislativo n. 194/2005. 3. Il comune di Firenze e' l'autorita' competente all'elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), nonche' dei piani di azione di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 194/2005, per l'agglomerato di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Il comune ricompreso nell'agglomerato avente il maggior numero di abitanti e' l'autorita' competente all'elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nonche' dei piani di azione di cui all'art. 4, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 194/2005, per gli agglomerati individuati nella deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo".