Art. 38.
    Inserimento dell'art. 17-bis nella legge regionale n. 89/1998

1.  Dopo l'art. 17 della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 89 (Norme
in  materia  di inquinamento acustico) e' inserito il seguente: "Art.
17-bis.  (Prima attuazione del decreto legislativo n. 194/2005). - 1.
Il  comune  di  Firenze  e'  individuato come agglomerato con piu' di
250.000  abitanti  per  gli effetti del decreto legislativo 19 agosto
2005,  n.  194  (Attuazione  della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale).
2.  Con  deliberazione  della  Giunta  regionale sono individuati gli
agglomerati  compresi  fra 100.000 e 250.000 abitanti per gli effetti
del decreto legislativo n. 194/2005.
3.  Il  comune  di Firenze e' l'autorita' competente all'elaborazione
delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all'art. 3, comma
1,  lettera  a), nonche' dei piani di azione di cui all'art. 4, comma
1,  lettera a) del decreto legislativo n. 194/2005, per l'agglomerato
di cui al comma 1 del presente articolo.
4.  Il comune ricompreso nell'agglomerato avente il maggior numero di
abitanti  e'  l'autorita'  competente  all'elaborazione  delle  mappe
acustiche  strategiche e dei dati di cui all'art. 3, comma 3, lettera
a),  nonche'  dei piani di azione di cui all'art. 4, comma 3, lettera
a)   del   decreto  legislativo  n.  194/2005,  per  gli  agglomerati
individuati  nella  deliberazione  di  cui  al  comma  2 del presente
articolo".