Art. 39. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 29/2007 1. Dopo il comma 1 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 29 (Norme per l'emergenza idrica per l'anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 "Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. (Disposizioni in materia di risorse idriche)" e alla legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 "Norme per la difesa del suolo") e' inserito il seguente: "1-bis. In caso di superamento dello stato di emergenza idrica idropotabile, la Giunta regionale, anche su proposta delle province e degli ATO, puo' dichiararne la cessazione, con propria deliberazione, anche per parti del territorio regionale".