Art. 39.
        Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 29/2007

1. Dopo il comma 1 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 29 (Norme
per   l'emergenza  idrica  per  l'anno  2007.  Modifiche  alla  legge
regionale  21  luglio  1995, n. 81 "Norme di attuazione della legge 5
gennaio  1994, n. 36. (Disposizioni in materia di risorse idriche)" e
alla  legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 "Norme per la difesa del
suolo") e' inserito il seguente: "1-bis. In caso di superamento dello
stato di emergenza idrica idropotabile, la Giunta regionale, anche su
proposta  delle province e degli ATO, puo' dichiararne la cessazione,
con propria deliberazione, anche per parti del territorio regionale".