Art. 4.
        Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 3/1994

1.  Il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale 12 gennaio 1994, n.
3  (Recepimento  della  legge  11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la
protezione   della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
venatorio")   e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Ai  proprietari  o
conduttori  di  fondi,  per  la  realizzazione  di  progetti  per  la
valorizzazione del territorio, l'incremento della fauna selvatica, il
ripristino  degli equilibri naturali, secondo le indicazioni previste
dagli   indirizzi   di  cui  all'art.  7,  possono  essere  assegnati
contributi   in  conto  capitale.  Con  deliberazione  del  Consiglio
regionale   sono   stabiliti   i   criteri   per  l'assegnazione  dei
contributi".