Art. 4. Modifiche all'art. 46 della legge regionale n. 3/1994 1. Il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e' sostituito dal seguente: "1. Ai proprietari o conduttori di fondi, per la realizzazione di progetti per la valorizzazione del territorio, l'incremento della fauna selvatica, il ripristino degli equilibri naturali, secondo le indicazioni previste dagli indirizzi di cui all'art. 7, possono essere assegnati contributi in conto capitale. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabiliti i criteri per l'assegnazione dei contributi".