Art. 45. Inserimento dell'art. 31-ter nella legge regionale n. 25/1998 1. Dopo l'art. 31-bis della legge regionale n. 25/1998, introdotto dalla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70, e' inserito il seguente: "Art. 31-ter. (Disposizioni transitorie concernenti l'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). - 1. In sede di prima applicazione l'addizionale prevista dall'art. 30-bis, comma 8, si applica a decorrere dal secondo trimestre successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui all'art. 30-bis, comma 5, relativo all'accertamento dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nell'anno 2006".