Art. 45.
    Inserimento dell'art. 31-ter nella legge regionale n. 25/1998

1.  Dopo  l'art.  31-bis della legge regionale n. 25/1998, introdotto
dalla  legge  regionale  27  dicembre  2005,  n.  70,  e' inserito il
seguente:   "Art.   31-ter.   (Disposizioni  transitorie  concernenti
l'addizionale  al  tributo  speciale per il deposito in discarica dei
rifiuti  solidi).  -  1.  In sede di prima applicazione l'addizionale
prevista  dall'art.  30-bis,  comma  8,  si  applica  a decorrere dal
secondo  trimestre  successivo  all'adozione  dell'atto del dirigente
della  competente struttura di cui all'art. 30-bis, comma 5, relativo
all'accertamento  dei  livelli  di  raccolta  differenziata raggiunti
nell'anno 2006".