Art. 47.
    Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 57/2000

1.  Dopo  l'art.  9  della  legge  regionale  6  aprile  2000,  n. 57
(Disciplina     fitosanitaria     della     produzione     e    della
commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali) e' inserito
il  seguente:  "Art.  9-bis.  (Tariffa  fitosanitaria). - 1. Ai sensi
dell'art.   55  del  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  214
(Attuazione  della  direttiva  2002/1989/ CE concernente le misure di
protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nella comunita' di
organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai prodotti vegetali), i soggetti
interessati  sono  tenuti  al  versamento della tariffa fitosanitaria
all'ARPAT   per   le  attivita'  indicate  e  nelle  misure  previste
nell'allegato XX del medesimo decreto.
2.  La  tariffa  fitosanitaria  e' versata su apposito conto corrente
postale con le modalita' stabilite dall'ARPAT".