Art. 47. Inserimento dell'art. 9-bis nella legge regionale n. 57/2000 1. Dopo l'art. 9 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 57 (Disciplina fitosanitaria della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali) e' inserito il seguente: "Art. 9-bis. (Tariffa fitosanitaria). - 1. Ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/1989/ CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), i soggetti interessati sono tenuti al versamento della tariffa fitosanitaria all'ARPAT per le attivita' indicate e nelle misure previste nell'allegato XX del medesimo decreto. 2. La tariffa fitosanitaria e' versata su apposito conto corrente postale con le modalita' stabilite dall'ARPAT".