Art. 48. Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 57/2000 1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 57/2000 e' sostituito dal seguente: "1. Per l'erogazione dei servizi nell'ambito delle attivita' fitosanitarie di cui all'art. 7, non ricomprese nelle attivita' di cui all'art. 9-bis, comma 1, gli utenti sono tenuti al versamento all'ARPAT di un corrispettivo, determinato in base ad uno specifico tariffario approvato dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole".