Art. 48.
       Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 57/2000

1.  Il  comma  1  dell'art.  10  della  legge regionale n. 57/2000 e'
sostituito dal seguente: "1. Per l'erogazione dei servizi nell'ambito
delle attivita' fitosanitarie di cui all'art. 7, non ricomprese nelle
attivita'  di  cui all'art. 9-bis, comma 1, gli utenti sono tenuti al
versamento  all'ARPAT di un corrispettivo, determinato in base ad uno
specifico  tariffario  approvato  dalla  Giunta regionale, sentite le
organizzazioni professionali agricole".