Art. 49. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 57/2000 1. La rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 57/2000 e' sostituita dalla seguente: "Sanzioni amministrative e tributarie". 2. Dopo il comma 17 dell'art. 11 della legge regionale n. 57/2000 e' aggiunto il seguente: "17-bis. Chiunque non esegue, in tutto o in parte, o esegue oltre la scadenza il versamento della tariffa fitosanitaria di cui all'art. 9-bis e' soggetto al pagamento della sanzione prevista dall'art. 10 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali)".