Art. 49.
       Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 57/2000

1.  La  rubrica  dell'art.  11  della  legge  regionale n. 57/2000 e'
sostituita dalla seguente: "Sanzioni amministrative e tributarie". 2.
Dopo  il  comma  17  dell'art. 11 della legge regionale n. 57/2000 e'
aggiunto il seguente:
"17-bis.  Chiunque non esegue, in tutto o in parte, o esegue oltre la
scadenza  il  versamento  della tariffa fitosanitaria di cui all'art.
9-bis  e'  soggetto al pagamento della sanzione prevista dall'art. 10
della  legge  regionale  18  febbraio  2005, n. 31 (Norme generali in
materia di tributi regionali)".