Art. 5. Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 3/1994 1. L'art. 48 della legge regionale n. 3/1994 e' sostituito dal seguente: "Art. 48. (Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia). - 1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari o conduttori di fondi ai sensi dell'art. 15, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) la Giunta regionale ripartisce fra le province, sulla base della superficie agro-silvo-pastorale, le somme di cui all'art. 50, comma 1, lettera e). La gestione del fondo e' affidata alle province, che la esercitano attraverso i comitati di gestione degli ATC. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabiliti i criteri per l'assegnazione del contributo".