Art. 5.
      Sostituzione dell'art. 48 della legge regionale n. 3/1994

1.  L'art.  48  della  legge  regionale  n.  3/1994 e' sostituito dal
seguente:  "Art.  48.  (Utilizzazione  dei territori agricoli ai fini
della gestione programmata della caccia). - 1.  Allo scopo di gestire
il  contributo  dovuto  ai proprietari o conduttori di fondi ai sensi
dell'art.  15, comma 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per
la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e per il prelievo
venatorio) la Giunta regionale ripartisce fra le province, sulla base
della  superficie  agro-silvo-pastorale, le somme di cui all'art. 50,
comma  1,  lettera  e).  La  gestione  del  fondo  e'  affidata  alle
province,  che  la esercitano attraverso i comitati di gestione degli
ATC.  Con  deliberazione  del  Consiglio  regionale  sono stabiliti i
criteri per l'assegnazione del contributo".