Art. 50.
    Inserimento dell'art. 12-bis nella legge regionale n. 57/2000

1.  Dopo  l'art.  12  della legge regionale n. 57/2000 e' inserito il
seguente:  "Art.  12-bis.  (Recupero  della  tariffa  fitosanitaria e
irrogazione  della  sanzione  tributaria). - 1. La Regione Toscana e'
l'ente  competente al recupero delle somme dovute a titolo di tariffa
fitosanitaria  ed  all'irrogazione delle sanzioni tributarie previste
dall'art.  11, comma 17-bis. A tali fini si applicano le disposizioni
di  cui  alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali
in materia di tributi regionali).
2.  Le  somme  di  cui  al  comma 1  sono  destinate al finanziamento
dell'ARPAT  per l'esercizio delle attivita' fitosanitarie di cui alla
presente legge".