Art. 50. Inserimento dell'art. 12-bis nella legge regionale n. 57/2000 1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 57/2000 e' inserito il seguente: "Art. 12-bis. (Recupero della tariffa fitosanitaria e irrogazione della sanzione tributaria). - 1. La Regione Toscana e' l'ente competente al recupero delle somme dovute a titolo di tariffa fitosanitaria ed all'irrogazione delle sanzioni tributarie previste dall'art. 11, comma 17-bis. A tali fini si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali). 2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dell'ARPAT per l'esercizio delle attivita' fitosanitarie di cui alla presente legge".