Art. 51.
    Inserimento dell'art. 13-bis nella legge regionale n. 57/2000

1.  Dopo  l'art.  13  della legge regionale n. 57/2000 e' inserito il
seguente:  "Art. 13-bis. (Comunicazioni). - 1. Entro il 31 gennaio di
ogni  anno,  l'ARPAT  comunica  alla  Regione  la  somma  complessiva
introitata  dalla  riscossione della tariffa fitosanitaria per l'anno
precedente, ai fini del rendiconto e dell'assestamento.
2.  Entro  il  30  aprile di ogni anno, l'ARPAT comunica alla Regione
l'elenco  dei soggetti che non hanno eseguito, in tutto o in parte, o
eseguito  oltre la scadenza il versamento della tariffa fitosanitaria
nell'anno precedente".