Art. 51. Inserimento dell'art. 13-bis nella legge regionale n. 57/2000 1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 57/2000 e' inserito il seguente: "Art. 13-bis. (Comunicazioni). - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'ARPAT comunica alla Regione la somma complessiva introitata dalla riscossione della tariffa fitosanitaria per l'anno precedente, ai fini del rendiconto e dell'assestamento. 2. Entro il 30 aprile di ogni anno, l'ARPAT comunica alla Regione l'elenco dei soggetti che non hanno eseguito, in tutto o in parte, o eseguito oltre la scadenza il versamento della tariffa fitosanitaria nell'anno precedente".