Art. 52.
    Inserimento dell'art. 13-ter nella legge regionale n. 57/2000

1.  Dopo  l'art.  13-bis della legge regionale n. 57/2000, introdotto
dall'art.  66  della  presente  legge, e' inserito il seguente: "Art.
13-ter.  (Norma  contabile).  -  1. La Regione iscrive in entrata del
proprio  bilancio  di previsione le somme presumibili di cui all'art.
13-bis,  comma  1,  e  le  destina  al  finanziamento  dell'ARPAT per
l'esercizio  delle  attivita'  in  ambito  fitosanitario  di cui alla
presente  legge,  iscrivendo  a tal fine specifico stanziamento nella
parte spesa del bilancio regionale.
2.  La  tariffa  fitosanitaria incassata dall'ARPAT e' riversata alla
Regione,   che   puo'  provvedere  alla  riscossione  anche  mediante
compensazione a valere sulle erogazioni al medesimo".