Art. 52. Inserimento dell'art. 13-ter nella legge regionale n. 57/2000 1. Dopo l'art. 13-bis della legge regionale n. 57/2000, introdotto dall'art. 66 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 13-ter. (Norma contabile). - 1. La Regione iscrive in entrata del proprio bilancio di previsione le somme presumibili di cui all'art. 13-bis, comma 1, e le destina al finanziamento dell'ARPAT per l'esercizio delle attivita' in ambito fitosanitario di cui alla presente legge, iscrivendo a tal fine specifico stanziamento nella parte spesa del bilancio regionale. 2. La tariffa fitosanitaria incassata dall'ARPAT e' riversata alla Regione, che puo' provvedere alla riscossione anche mediante compensazione a valere sulle erogazioni al medesimo".