Art. 59.
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 67/1993

1.  La  lettera  d)  del  comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 6
settembre  1993,  n.  67  (Norme  in  materia di trasporto di persone
mediante servizio di taxi e servizio di noleggio) e' sostituita dalla
seguente:  "d)  due  rappresentanti  designati  dal  Consiglio  delle
autonomie locali, su proposta dell'ANCI e dell'UPI";
2. Al comma 11 dell'art. 2 della legge regionale n. 67/1993 le parole
"L. 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 49,00".