Art. 59. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 67/1993 1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio) e' sostituita dalla seguente: "d) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, su proposta dell'ANCI e dell'UPI"; 2. Al comma 11 dell'art. 2 della legge regionale n. 67/1993 le parole "L. 100.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 49,00".