Art. 6. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 41/1994 1. Il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.a. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole) e' sostituito dal seguente: "4. Gli interessi maturati sulle disponibilita' dei predetti fondi, al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale".