Art. 6.
       Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 41/1994

1.  Il  comma 4 dell'art. 17 della legge regionale 30 maggio 1994, n.
41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.a. di nuove funzioni in favore
delle imprese agricole) e' sostituito dal seguente: "4. Gli interessi
maturati  sulle  disponibilita'  dei  predetti  fondi, al netto degli
oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale".