Art. 64. Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 39/2004 1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 27 luglio 2004 n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani") e' sostituito dal seguente: "2. I comuni che accedono al fondo sono tenuti, entro trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, al rimborso del finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi.