Art. 64.
        Modifica all'art. 15 della legge regionale n. 39/2004

1. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 27 luglio 2004 n. 39
(Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione
di  disagio.  Modifiche  alla  legge  regionale  7 maggio 1985, n. 57
"Finanziamenti  per  la redazione e l'attuazione di piani di recupero
del  patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2
novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e
tradizionale  toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi
per  gli  apprendisti  artigiani")  e' sostituito dal seguente: "2. I
comuni  che accedono al fondo sono tenuti, entro trentasei mesi dalla
data  di  erogazione  del  finanziamento  regionale,  al rimborso del
finanziamento concesso, senza alcun onere per interessi.