Art. 7. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 24/1996 1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fideiussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Agricola S.p.a.), da ultimo modificato dall'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 46, e' sostituito dal seguente: "4. Gli interessi maturati sulle somme recuperate ai sensi del comma 2 e sulle disponibilita' liquide del fondo di cui al comma 2, lettera b), al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale".