Art. 7.
        Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 24/1996

1.  Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24
(Criteri   per   il   recupero   dei   crediti  acquisiti  a  seguito
dell'estinzione  delle  obbligazioni fideiussorie del fondo regionale
di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio
1994,  n.  41  istitutiva  della  Fidi  Agricola  S.p.a.),  da ultimo
modificato dall'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2002, n. 46,
e'  sostituito  dal  seguente: "4. Gli interessi maturati sulle somme
recuperate  ai  sensi  del comma 2 e sulle disponibilita' liquide del
fondo  di  cui  al comma 2, lettera b), al netto degli oneri fiscali,
sono acquisiti al bilancio regionale".