Art. 9. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 16/1999 1. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) e' inserito il seguente: "2-bis. Il personale in servizio presso gli Ispettorati micologici di cui all'art. 19 ed in possesso della qualifica di micologo, attestata dal tesserino di riconoscimento di cui all'art. 19, comma 4, e' autorizzato: a) ad effettuare la raccolta di funghi epigei spontanei su tutto il territorio regionale, in qualsiasi giorno dell'anno, da un'ora prima del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto; b) a raccogliere fino ad un massimo di tre esemplari per ogni specie di funghi epigei, senza limitazioni di peso, dimensione e grado di sviluppo; c) ad utilizzare per il trasporto anche contenitori chiusi o sigillati.". 2. Dopo il comma 2-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 16/1999, inserito dal comma 1 del presente articolo, e' aggiunto il seguente: "2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis e' estesa al personale in servizio presso gli Ispettorati micologici per i quali sia attestata, dalla azienda unita' sanitaria locale (azienda USL) di' appartenenza, iscrizione a corsi per l'ottenimento della qualifica di micologo".