Art. 9.
        Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 16/1999

1.  Dopo  il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1999,
n.  16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) e' inserito
il  seguente: "2-bis. Il personale in servizio presso gli Ispettorati
micologici  di  cui  all'art.  19  ed  in possesso della qualifica di
micologo,  attestata  dal tesserino di riconoscimento di cui all'art.
19, comma 4, e' autorizzato:
a)  ad  effettuare la raccolta di funghi epigei spontanei su tutto il
territorio  regionale, in qualsiasi giorno dell'anno, da un'ora prima
del sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto;
b)  a raccogliere fino ad un massimo di tre esemplari per ogni specie
di  funghi  epigei,  senza limitazioni di peso, dimensione e grado di
sviluppo;
c)   ad  utilizzare  per  il  trasporto  anche  contenitori chiusi  o
sigillati.".
2.  Dopo il comma 2-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 16/1999,
inserito dal comma 1 del presente articolo, e' aggiunto il seguente:
"2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis e' estesa al personale
in  servizio  presso  gli  Ispettorati  micologici  per  i  quali sia
attestata,  dalla  azienda  unita' sanitaria locale (azienda USL) di'
appartenenza, iscrizione a corsi per l'ottenimento della qualifica di
micologo".