Art. 11. Dichiarazione unica aziendale 1. La dichiarazione unica aziendale (DUA) e' istituita al fine di: a) unificare i termini ed i formati di richiesta per i procedimenti direttamente ed indirettamente collegati al profilo ed alle unita' tecnico-economiche aziendali; b) semplificare la presentazione della documentazione necessaria; c) riportare sul fascicolo aziendale elettronico tutte le verifiche amministrative, escluse quelle riferite ad elementi progettuali, e il maggior numero possibile di controlli e di validazioni. 2. Il titolare dell'azienda agricola trasmette all'ARTEA la DUA con la quale comunica o aggiorna tutti i dati della propria azienda mancanti nell'anagrafe regionale delle aziende agricole e fornisce tutte le informazioni preliminari ai procedimenti di interesse dell'azienda, in particolare: a) il piano colturale, in forma sintetica o, solo nel caso in cui il dichiarante intenda accedere ad aiuti per i quali sia necessario, in forma analitica; b) le richieste di accesso ad aiuti per investimenti; e) le richieste di accesso ad aiuti comunitari e regionali; d) le richieste di certificazioni, autorizzazioni, concessioni. 3. L'attivazione dei procedimenti le cui informazioni preliminari sono contenute nella DUA e la cui gestione e' oggetto di convenzione tra ARTEA e gli enti locali titolari del procedimento, avviene in via automatica da parte degli enti competenti, senza ulteriori adempimenti da parte dell'interessato, salvo eventuali richieste di chiarimenti ed integrazioni. 4. Nel caso che nel corso dell'anno la DUA non subisca variazioni, si fa riferimento a quella gia' depositata; qualora si determinino variazioni nei contenuti dichiarati, la DUA deve essere modificata o integrata in modo corrispondente. Ove le modificazioni influiscano su procedimenti per i quali i requisiti sono richiesti in modo perdurante, la perdita degli stessi comporta l'obbligo per l'amministrazione competente di valutarne gli effetti sui procedimenti. 5. L'ARTEA provvede, nel rispetto del presente articolo, alla definizione delle procedure necessarie alla gestione delle DUA.