Art. 11.
                    Dichiarazione unica aziendale

1. La dichiarazione unica aziendale (DUA) e' istituita al fine di: a)
unificare  i  termini  ed  i  formati di richiesta per i procedimenti
direttamente  ed  indirettamente  collegati al profilo ed alle unita'
tecnico-economiche aziendali;
b) semplificare la presentazione della documentazione necessaria;
c)  riportare  sul fascicolo aziendale elettronico tutte le verifiche
amministrative, escluse quelle riferite ad elementi progettuali, e il
maggior numero possibile di controlli e di validazioni.
2.  Il  titolare dell'azienda agricola trasmette all'ARTEA la DUA con
la  quale  comunica  o  aggiorna  tutti  i dati della propria azienda
mancanti  nell'anagrafe  regionale  delle aziende agricole e fornisce
tutte  le  informazioni  preliminari  ai  procedimenti  di  interesse
dell'azienda, in particolare:
a)  il piano colturale, in forma sintetica o, solo nel caso in cui il
dichiarante  intenda accedere ad aiuti per i quali sia necessario, in
forma analitica;
b) le richieste di accesso ad aiuti per investimenti;
e) le richieste di accesso ad aiuti comunitari e regionali;
d) le richieste di certificazioni, autorizzazioni, concessioni.
3.  L'attivazione  dei  procedimenti  le cui informazioni preliminari
sono  contenute nella DUA e la cui gestione e' oggetto di convenzione
tra ARTEA e gli enti locali titolari del procedimento, avviene in via
automatica   da   parte   degli   enti  competenti,  senza  ulteriori
adempimenti  da  parte dell'interessato, salvo eventuali richieste di
chiarimenti ed integrazioni.
4. Nel caso che nel corso dell'anno la DUA non subisca variazioni, si
fa  riferimento  a  quella  gia'  depositata;  qualora si determinino
variazioni  nei contenuti dichiarati, la DUA deve essere modificata o
integrata in modo corrispondente. Ove le modificazioni influiscano su
procedimenti   per  i  quali  i  requisiti  sono  richiesti  in  modo
perdurante,   la   perdita   degli   stessi  comporta  l'obbligo  per
l'amministrazione   competente   di   valutarne   gli   effetti   sui
procedimenti.
5.  L'ARTEA  provvede,  nel  rispetto  del  presente  articolo,  alla
definizione delle procedure necessarie alla gestione delle DUA.