Art. 12.
           Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato

1.  Nell'anagrafe  regionale  delle aziende agricole, i dati relativi
alla concessione di finanziamenti sono strutturati in modo da rendere
evidente  in  tempo  reale  l'ammontare  dei  finanziamenti ricevuti,
suddivisi  per  tipologia, anche ai fini della verifica del rispetto:
a)  della soglia de minimis di cui all'art. 3 del regolamento (CE) n.
1860/2004   della   Commissione,   del   6   ottobre   2004  relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de
minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca;
b) delle soglie finanziarie previste dalle disposizioni in materia di
aiuti di Stato.
2.  Al fine di garantire l'effettiva verifica del rispetto dei limiti
di  cui  al  comma  1, la Regione coordina il sistema complessivo dei
soggetti  erogatori  di  aiuti  in  agricoltura,  definendo  apposite
convenzioni o intese con tutti i soggetti interessati.