Art. 4.
          Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP

1.  Al soggetto che non sia ancora in possesso di tutti od alcuni dei
requisiti  di cui all'art. 2 puo' essere riconosciuta la qualifica di
IAP in via provvisoria, a condizione che si impegni, al momento della
presentazione   della   richiesta,   a   realizzarli  nei  successivi
ventiquattro  mesi.  2. Gli strumenti di programmazione regionale che
dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e
sviluppo rurale possono stabilire che, per esigenze di pianificazione
delle   risorse   finanziarie  disponibili,  nella  formazione  delle
graduatorie   dei   beneficiari   degli  interventi,  a  parita'  del
soddisfacimento  delle  condizioni  di ammissibilita', sia attribuita
priorita' agli IAP rispetto agli IAP con qualifica provvisoria, ferma
restando   l'equiparazione   nel  caso  di  IAP  provvisorio  giovane
agricoltore al primo insediamento.