Art. 4. Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP 1. Al soggetto che non sia ancora in possesso di tutti od alcuni dei requisiti di cui all'art. 2 puo' essere riconosciuta la qualifica di IAP in via provvisoria, a condizione che si impegni, al momento della presentazione della richiesta, a realizzarli nei successivi ventiquattro mesi. 2. Gli strumenti di programmazione regionale che dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale possono stabilire che, per esigenze di pianificazione delle risorse finanziarie disponibili, nella formazione delle graduatorie dei beneficiari degli interventi, a parita' del soddisfacimento delle condizioni di ammissibilita', sia attribuita priorita' agli IAP rispetto agli IAP con qualifica provvisoria, ferma restando l'equiparazione nel caso di IAP provvisorio giovane agricoltore al primo insediamento.