Art. 5. Iscrizione degli IAP 1. Il soggetto presenta la richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP alla Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), dichiarando sotto la propria responsabilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 3, oppure l'impegno a realizzarli ai sensi dell'art. 4. 2. L'ARTEA iscrive il soggetto nell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all'art. 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), in una sezione specifica per gli imprenditori agricoli professionali. 3. L'ARTEA comunica, tramite il proprio sistema informativo, alla provincia o alla comunita' montana competente l'iscrizione del soggetto ai fini della verifica a campione delle iscrizioni, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, non regolarizzabile, l'ARTEA procede alla cancellazione, con effetto retroattivo, dell'iscrizione. 4. L'iscrizione nell'anagrafe regionale delle aziende agricole certifica il possesso della qualifica di IAP, con effetti che decorrono dalla data di presentazione della richiesta. Gli IAP cui la qualifica e' attribuita in via provvisoria sono iscritti con apposita annotazione.