Art. 5.
                        Iscrizione degli IAP

1.   Il  soggetto  presenta  la  richiesta  di  riconoscimento  della
qualifica  di IAP alla Agenzia regionale toscana per le erogazioni in
agricoltura (ARTEA), dichiarando sotto la propria responsabilita', ai
sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  il  possesso  dei  requisiti  ai  sensi dell'art. 3, oppure
l'impegno  a  realizzarli ai sensi dell'art. 4. 2. L'ARTEA iscrive il
soggetto  nell'anagrafe  regionale  delle  aziende  agricole  di  cui
all'art.  3  della  legge  regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione
dell'anagrafe   regionale   delle  aziende  agricole,  norme  per  la
semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  ed altre norme in
materia   di   agricoltura),   in   una  sezione  specifica  per  gli
imprenditori agricoli professionali.
3.  L'ARTEA  comunica,  tramite  il proprio sistema informativo, alla
provincia  o  alla  comunita'  montana  competente  l'iscrizione  del
soggetto  ai  fini  della  verifica  a  campione delle iscrizioni, da
effettuarsi  entro  sessanta giorni dalla predetta comunicazione. Nel
caso  in  cui  la  verifica  dia esito negativo, non regolarizzabile,
l'ARTEA   procede   alla   cancellazione,  con  effetto  retroattivo,
dell'iscrizione.
4.   L'iscrizione  nell'anagrafe  regionale  delle  aziende  agricole
certifica  il  possesso  della  qualifica  di  IAP,  con  effetti che
decorrono dalla data di presentazione della richiesta. Gli IAP cui la
qualifica e' attribuita in via provvisoria sono iscritti con apposita
annotazione.