Art. 9.
               Conservazione dell'integrita' aziendale

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina del compendio unico, di
cui  all'art.  5-bis  del  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
(Orientamento   e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a  norma
dell'art.  7  della legge 5 marzo 2001, n. 57), nel caso in cui siano
necessari   piu'  atti  di  trasferimento  per  la  costituzione  del
compendio, l'impegno alla predetta costituzione deve essere adempiuto
entro  tre  anni  dalla  data  del  rogito  del primo atto. 2. Per la
costituzione   del  compendio  unico,  la  redditivita'  dell'azienda
agricola e' calcolata ai sensi dell'art. 8.