Art. 9. Conservazione dell'integrita' aziendale 1. Ai fini dell'applicazione della disciplina del compendio unico, di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nel caso in cui siano necessari piu' atti di trasferimento per la costituzione del compendio, l'impegno alla predetta costituzione deve essere adempiuto entro tre anni dalla data del rogito del primo atto. 2. Per la costituzione del compendio unico, la redditivita' dell'azienda agricola e' calcolata ai sensi dell'art. 8.