Art. 4. Modalita' di copertura del disavanzo sanitario per l'esercizio 2006 e di ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 1. Alla copertura del disavanzo sanitario riferibile all'esercizio 2006, accertato dal Tavolo nazionale di monitoraggio degli adempimenti regionali sulla base del preconsuntivo consolidato elaborato dall'Assessorato alla sanita' sui dati trasmessi dalle Aziende sanitarie ed allegato alla presente legge in 473 milioni di euro al netto delle risorse attribuite al Lazio dal fondo di cui all'art. 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) nonche' del maggior gettito derivante dall'innalzamento al massimo livello delle aliquote IRAP e addizionale IRPEF ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) si provvede: a) per 250 milioni di euro con le risorse di cui all'art. 8, comma 2, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007) gia' destinati al pagamento delle rate di ammortamento dei debiti sino al 31 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 27/2006; b) per 223 milioni di euro attraverso le operazioni finanziaria di ristrutturazione del debito regionale di cui all'art. 5, comma 11, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007), nonche' attraverso l'utilizzazione di una quota degli stanziamenti dei capitoli T11401 e T13401 del bilancio regionale 2007. La Giunta regionale e' autorizzata a contrarre mutui e/o emettere prestiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 28/2006 successivamente al 30 giugno 2007. 2. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di rientro da approvarsi con specifico accordo con lo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, per l'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005, la Regione destina una entrata finalizzata pari a 310 milioni di euro a decorrere dal 2008 e per trenta anni, per 250 milioni di euro a valere sulle entrate del titolo I del proprio bilancio annuale e per 60 milioni di euro a valere sulle somme spettanti alla Regione a titolo di fondo perequativo di cui all'art. 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Conseguentemente, la dotazione del capitolo H31551 e' incrementata di 60 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2008 e 2009 del bilancio pluriennale 2007-2009. 3. In applicazione dell'art. 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), al comma 1, dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive) le parole: "per i periodi di imposta 2007 - 2008 e 2009" sono sostituite dalle parole: "per i periodi di imposta 2007 - 2008 - 2009 e 2010". Resta fermo, come previsto dall'art. 8, comma 2, lettera d) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 (legge finanziaria regionale 2007), l'impegno programmatico all'ulteriore riduzione dei costi del servizio sanitario regionale previsto dalla stessa legge finanziaria regionale e conseguentemente alla riduzione a partire dal 2010, rispetto ai livelli massimi stabiliti per il triennio 2007 - 2009, dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'IRPEF, ove ricorrano le condizioni espressamente previste al citato art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296/2006.