Art. 4.
Modalita' di copertura del disavanzo sanitario per l'esercizio 2006 e
      di ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005

   1. Alla copertura del disavanzo sanitario riferibile all'esercizio
2006,   accertato   dal   Tavolo   nazionale  di  monitoraggio  degli
adempimenti   regionali  sulla  base  del  preconsuntivo  consolidato
elaborato  dall'Assessorato  alla  sanita'  sui  dati trasmessi dalle
Aziende  sanitarie  ed allegato alla presente legge in 473 milioni di
euro  al  netto  delle  risorse  attribuite al Lazio dal fondo di cui
all'art.  1,  comma  278,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266
(Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  -  legge  finanziaria 2006) nonche' del maggior gettito
derivante  dall'innalzamento al massimo livello delle aliquote IRAP e
addizionale  IRPEF  ai  sensi  dell'art. 1, comma 174, della legge 30
dicembre  2004,  n.  311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria 2005) si
provvede:  a)  per 250 milioni di euro con le risorse di cui all'art.
8, comma 2, lettera e), della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27
(legge  finanziaria regionale per l'esercizio 2007) gia' destinati al
pagamento  delle  rate di ammortamento dei debiti sino al 31 dicembre
2005,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  2,  della legge regionale n.
27/2006;
   b) per 223 milioni di euro attraverso le operazioni finanziaria di
ristrutturazione  del  debito  regionale di cui all'art. 5, comma 11,
della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28 (Bilancio di previsione
della  Regione  Lazio  per  l'esercizio  finanziario  2007),  nonche'
attraverso  l'utilizzazione  di  una  quota  degli  stanziamenti  dei
capitoli  T11401  e  T13401  del  bilancio  regionale 2007. La Giunta
regionale  e'  autorizzata a contrarre mutui e/o emettere prestiti di
cui all'art. 4, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 28/2006
successivamente al 30 giugno 2007.
   2.  Al  fine  di  consentire  il rispetto degli impegni finanziari
previsti dal Piano di rientro da approvarsi con specifico accordo con
lo  Stato,  ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004,
per  l'ammortamento  del  debito  pregresso  al  31 dicembre 2005, la
Regione  destina una entrata finalizzata pari a 310 milioni di euro a
decorrere  dal  2008  e  per  trenta  anni, per 250 milioni di euro a
valere  sulle entrate del titolo I del proprio bilancio annuale e per
60  milioni  di  euro  a  valere sulle somme spettanti alla Regione a
titolo  di  fondo perequativo di cui all'art. 3, comma 2, della legge
28  dicembre  1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica).  Conseguentemente,  la  dotazione  del  capitolo H31551 e'
incrementata di 60 milioni di euro per ciascuna delle annualita' 2008
e 2009 del bilancio pluriennale 2007-2009.
   3. In applicazione dell'art. 1, comma 796, lettera b), della legge
27  dicembre  2006,  n.  296  (legge  finanziaria  2007), al comma 1,
dell'art.   1   della   legge   regionale  4  dicembre  2006,  n.  22
(Disposizioni urgenti in materia di imposta regionale sulle attivita'
produttive)  le parole: "per i periodi di imposta 2007 - 2008 e 2009"
sono sostituite dalle parole: "per i periodi di imposta 2007 - 2008 -
2009  e  2010".  Resta  fermo,  come  previsto  dall'art. 8, comma 2,
lettera  d)  della  legge  regionale  28  dicembre 2006, n. 27 (legge
finanziaria  regionale  2007),  l'impegno programmatico all'ulteriore
riduzione  dei  costi del servizio sanitario regionale previsto dalla
stessa  legge finanziaria regionale e conseguentemente alla riduzione
a  partire  dal  2010,  rispetto  ai livelli massimi stabiliti per il
triennio  2007  -  2009,  dell'aliquota  dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  e  dell'IRPEF,  ove  ricorrano  le  condizioni
espressamente previste al citato art. 1, comma 796, lettera b), della
legge n. 296/2006.