Art. 10. Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie 1. Entro cinquanta giorni dalla ricezione del parere o del verbale ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 5, il direttore della direzione regionale competente adotta il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ovvero di diniego della stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' comunicato, entro dieci giorni dall'adozione, al soggetto richiedente presso la relativa sede legale o operativa, al Comune ove ha sede la struttura o l'attivita' nonche' all'azienda USL competente per territorio.