Art. 10.
Rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio di attivita' sanitarie e
                           socio-sanitarie

1. Entro cinquanta giorni dalla ricezione del parere o del verbale ai
sensi  dell'art.  9,  commi  3  e  5,  il  direttore  della direzione
regionale    competente   adotta   il   provvedimento   di   rilascio
dell'autorizzazione  all'esercizio,  ovvero  di diniego della stessa,
fatto  salvo quanto previsto dall'art. 11. 2. Il provvedimento di cui
al  comma  1  e'  comunicato,  entro  dieci  giorni dall'adozione, al
soggetto  richiedente  presso la relativa sede legale o operativa, al
Comune ove ha sede la struttura o l'attivita' nonche' all'azienda USL
competente per territorio.